Cos’è l’attestazione per esportazione di prodotti verso l’Algeria

Per l’esportazione di prodotti verso l’Algeria, le banche algerine possono richiedere, ai fini della domiciliazione bancaria, un’attestazione relativa ai prodotti oggetto dell’operazione commerciale.

La Camera di Commercio non certifica la conformità dei prodotti alle norme sulla sicurezza, materia che non rientra nelle competenze camerali. La procedura prevede invece l’apposizione del visto poteri di firma su un’attestazione predisposta dall’impresa esportatrice e sottoscritta dal legale rappresentante. Il visto camerale riguarda quindi la verifica dei poteri di firma del soggetto che sottoscrive l’attestazione e non costituisce una certificazione sul contenuto tecnico o sulla conformità dei prodotti.

L’attestazione non è richiesta per:

  • prodotti soggetti ad altre autorizzazioni tecniche rilasciate da autorità pubbliche;
  • prodotti non destinati alla vendita in Algeria, ma alla trasformazione, quali semilavorati o componenti necessari alla produzione.

Per verificare i casi di esclusione, consultare la comunicazione dell'Associazione delle Banche algerine sul perimetro di applicazione della normativa.

 

Come richiederla

La richiesta può essere presentata da imprese con sede legale o unità locale nella provincia di Firenze e deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma Commercio estero

 

Nel modello base della pratica o nel campo note, l’impresa deve indicare la modalità di ricezione del documento vistato:

  • stampa in azienda;
  • stampa in Camera di Commercio.

In caso di stampa in Camera di Commercio, l’impresa deve indicare il luogo di ritiro dell’originale vistato:

Il documento può essere ricevuto o ritirato dopo la chiusura della pratica.

 

Alla pratica devono essere allegati:

La domanda e le attestazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa esportatrice sia con firma olografa sia con firma digitale, in formato pdf.p7m.

Alla richiesta devono inoltre essere allegate le certificazioni o la documentazione indicate nella domanda. Tali documenti possono riguardare, ad esempio, la conformità dei prodotti, la loro commercializzazione verso clienti dell’Unione europea, la marcatura CE, certificazioni di qualità o altra documentazione utile. Le certificazioni richiamate nella domanda hanno valore esemplificativo e possono essere adattate in base alle caratteristiche dell’impresa e dei prodotti; se del caso, può essere indicato che la documentazione è conservata presso la sede dell’impresa.

 

Avvertenze

È consigliabile non modificare il formato dell’attestazione in lingua francese e non presentare alle banche il modello in bianco per una preventiva approvazione. Il documento deve essere utilizzato solo dopo la formalizzazione da parte della Camera di Commercio con il relativo timbro.

È inoltre opportuno non allegare al documento in lingua francese dichiarazioni o certificazioni aggiuntive rese dall’impresa, salvo quanto richiesto nella pratica camerale.

La Camera di Commercio non entra nel merito delle certificazioni di conformità eventualmente allegate, poiché le verifiche sulla sicurezza dei prodotti sono disciplinate dalla normativa di settore e, quando previsto, assolte tramite marcatura CE o certificazioni rilasciate da organismi competenti.


Tempi

Il termine del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.


Costi e pagamenti

Il costo è di 3 euro per ogni visto. 

Contatti

Commercio estero

Indirizzo
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Email
estero@fi.camcom.it
Orari

su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00

Ultima modifica
Mar, 22/09/2026 - 17:22