In base al suddetto percorso normativo oggi la verificazione prima (comprensiva del collaudo di posa in opera) può essere richiesta agli uffici metrici od eseguita dal fabbricante, cui sia stata concessa la conformità metrologica, solo per alcune categorie di strumenti (ad esempio distributori di metano). La verificazione prima CEE allo stesso modo può essere richiesta agli uffici metrici o eseguita dal fabbricante , se in possesso della delega, solo per alcuni strumenti (ad esempio manometri).
Per tutte le altre categorie di strumenti, poichè la valutazione della conformità precede l'immissione sul mercato, sono soggetti alle procedure di valutazione della conformità che comportano l'apposizione della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare ad opera del fabbricante di concerto con un organismo notificato.
Come richiedere la verifica prima alla Camera di commercio
Per ottenere la verifica prima nazionale il fabbricante deve presentare la seguente documentazione:
- richiesta di verifica prima carburanti o richiesta verifica prima altri strumenti
- distinta mod. 8, attestante che gli strumenti sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso l'ufficio metrico e non consentono alterazioni dei dati riguardanti la transazione commerciale o la programmazione di parametri concernenti le caratteristiche metrologiche, a meno della rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi.
Dopo aver accertato i requisiti verranno effettuate delle prove metrologiche e funzionali. In caso di esito positivo, avverrà la legalizzazione dello strumento. Si applicheranno, cioè, i sigilli caratteristici dell'Ufficio e dell'Ispettore che esegue la verifica, atti a legalizzare lo strumento e garantire l'inaccessibilità dello strumento e la sua inalterabilità metrologica.
Novità per gli strumenti in uso
Il decreto 21 aprile 2017, n.93 ha introdotto alcune novità riguardanti operazioni sugli strumenti metrici che, prima del 18/09/2017, potevano essere effettuate solo attraverso l'intervento dell'ispettore metrico che eseguiva una verifica prima o un collaudo di posa in opera. In base all'art. 16 gli strumenti di misura muniti di approvazione nazionale o europea sono sottoposti a semplice
verificazione periodica anche se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un organo principale, purchè detta riparazione non determini modifiche tali da pregiudicare la conformità dello strumento.
Gli strumenti di misura rientranti tra le categorie di strumenti disciplinati dagli allegati MI-001 a MI-010 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, già in servizio al 31 ottobre 2016 con approvazione nazionale, nel caso in cui presentino targa metrica mancante, illeggibile o priva dei "bolli di verificazione prima", devono essere posti fuori uso in quanto non regolamentari. Possono essere ripristinati per tali irregolarità e rimessi in uso, dopo l'intervento di un organismo preposto alla verifica periodica che oltre al ripristino delle targhe e dei sigilli effettui contestualmente la verificazione periodica dello strumento.
Gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati fino alla naturale scadenza della verificazione periodica cui sono stati sottoposti prima della rimozione.