Anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 (come per il triennio 2017- 2018 - 2019) restano definiti gli importi del diritto in base alla riduzione del 50% rispetto agli importi 2014 (art. 28, c. 1, DL 90 24/06/2014 conv. L 114 11/08/2014 e Nota MISE n. 347962 del 11/12/2019, NOTA MISE n. 286980 del 22/12/2020 e NOTA MISE n. 429691 del 22/12/2021).
 
La Camera di Commercio di Firenze ha deliberato su tali importi (delibera di Consiglio n. 17 del 27/11/2019), come in passato, la maggiorazione del 20% (art. 18, c. 10 della L. 580/93), valida per l’intero triennio 2020-2022.
 
Le procedure amministrative di relativa autorizzazione ministeriale di tale maggiorazione triennale per tutto il sistema camerale si sono concluse solo con l’entrata in vigore, il 27/03/2020, del relativo Decreto Ministeriale del 12/03/2020, (vedi Nota MISE prot. 90048 del 27.03.2020).
 
Le Camere che per il triennio 2020-2022 hanno applicato una maggiorazione camerale rispetto agli importi nazionali sono elencate nella tabella Maggiorazioni 2020-2022. Praticamente tutte hanno applicato la stessa maggiorazione pari al 20%, rispetto a cui le camere della Sicilia hanno integrato nel 2021 un ulteriore 50%. A tal proposito si ricorda che per le localizzazioni ubicate in Sicilia, nei termini di scadenza 2021 è dovuta anche l'integrazione di maggiorazione del 50% per l'anno 2020 approvata nel 2021.
 

Termini di pagamento 2022

  • Termini di pagamento 2022 per le imprese nuove iscritte in corso d’anno
Il versamento del diritto 2022 per le imprese che si iscrivono o aprono nuove unità locali o sedi secondarie nell’anno deve essere effettuato direttamente in cassa automatica scegliendo l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei 30 giorni successivi, con modello F24.
 
  • Termini di pagamento 2022 per le imprese già iscritte
Tutte le imprese che al 1° gennaio 2022 sono già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) devono versare il diritto annuale 2022 alla Camera di Commercio entro la scadenza ordinaria del 30 GIUGNO 2022 oppure entro il 22 AGOSTO 2022 (slittamento dal 30 luglio ai sensi dell’art. 3 quater del D.L. 16/2012) con la maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo corrispettivo. Per le società che hanno la chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare, vale il diverso termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Il versamento del diritto per le imprese già iscritte deve avvenire con modello F24 o tramite la piattaforma Calcola e Paga Online.
 
 

Termini di pagamento 2021

  • Termini di pagamento 2021 per le imprese nuove iscritte in corso d’anno
Il versamento del diritto 2021 per le imprese che si iscrivono o aprono nuove unità locali o sedi secondarie nell’anno deve essere effettuato direttamente in cassa automatica scegliendo l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei 30 giorni successivi, con modello F24.
 
  • Termini di pagamento 2021 per le imprese già iscritte
Tutte le imprese che al 1° gennaio 2021 erano già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) che non rientrano nella casistica di cui sopra, devono invece versare il diritto annuale 2021 entro la scadenza ordinaria del 30 GIUGNO 2021 oppure entro il 30 LUGLIO 2021 con la maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo corrispettivo, fatto salvo il diverso termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le società con chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare.
 
Per i contribuenti ISA e FORFETTARI: proroga del pagamento dal 30 GIUGNO al 15 SETTEMBRE 2021, senza alcuna maggiorazione. 
La proroga 2021 per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, definita dall'art 9 ter D.L. n. 73/2021 convertito con Legge n. 106/2021 (GU n. 176 del 24/07/2021) è valida anche per il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2021 (Nota MISE 227788 del 28/07/2021). Pertanto, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (o presentano cause di esclusione dagli  stessi, compresi  coloro che adottano i regimi forfettario o di imprenditoria giovanile e chi partecipa a società che dichiarano redditi per trasprenza) possono pagare fino al 15 settembre 2021, senza incorrere in alcuna sanzione.
 

Per chi usufruisce di tale prorogaNON è invece possibile il versamento dell’importo con la maggiorazione dello 0,40% nei trenta giorni successivi.
Il versamento del diritto per le imprese già iscritte deve avvenire con modello F24 o tramite la piattaforma Calcola e Paga Online
 
 

Termini di pagamento 2020

  • Termini di pagamento 2020 per le imprese nuove iscritte in corso d’anno
Le imprese nuove iscritte che anteriormente al 27/03/2020 avevano già correttamente pagato (addebito contestuale all’iscrizione o nei 30 giorni successivi con modello F24) l’importo  del diritto 2020 privo della maggiorazione camerale del 20%, erano tenute a integrare  la maggiorazione entro il 30 novembre 2020 (saldo imposte sui redditi), senza aggiunta di interessi o sanzioni.
 
  • Termini di pagamento 2020 per le imprese già iscritte
Tutte le imprese che al 1° gennaio 2020 erano già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) che non rientrano nella casistica di cui sopra, devono invece versare il diritto annuale 2020 entro la scadenza ordinaria del 30 GIUGNO 2020 oppure entro il 30 LUGLIO 2020 con la maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo corrispettivo, fatto salvo il diverso termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le società con chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare.

Per i contribuenti ISA e FORFETTARI: proroga del pagamento dal 30 GIUGNO al 20 LUGLIO 2020
La proroga 2020 per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, definita dal  D.P.C.M. 27 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, è valida  anche per il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2020 ( Nota MISE 160731 del 09/07/2020). Pertanto, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (o presentano cause di esclusione dagli  stessi, compresi  coloro che adottano i regimi forfettario o di imprenditoria giovanile e chi partecipa a società che dichiarano redditi per trasprenza) possono pagare fino al 20 LUGLIO 2020, senza incorrere in alcuna sanzione.
 

Per chi usufruiva di tale proroga, dal 21 LUGLIO al 20 AGOSTO 2020 era anche possibile il versamento dell’importo con la maggiorazione  dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.
 
 

 

Termini di pagamento 2019

Per gli anni 2018 e 2019 sono stati confermati gli importi del diritto annuale 2017 (Nota MISE 26505 del 16/01/2018 e Nota MISE 432856 del 21/12/2018).

 

Le Camere che per il triennio 2017-2018-2019 hanno applicato una maggiorazione camerale rispetto agli importi nazionali, sono elencate nella Tabella Maggiorazioni 2017-2019.
Si ricorda che per le localizzazioni ubicate in Sicilia, nei termini di scadenza 2019 è dovuta anche l'integrazione per l'anno 2018 relativa alla parte di maggiorazione approvata nel 2019.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (nota MISE 172631 del 2/07/2019) ha confermato anche per il versamento del DIRITTO ANNUALE, la proroga al 30 SETTEMBRE 2019 (art. 12 quinquies, commi 3 e 4 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 così come converito dalla Legge n. 58 del 28/06/2019) per i soli soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) di cui all’art. 9 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (Legge 21/06/2017 n. 96) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice. Per chi usufruisce della proroga, fino al 30 OTTOBRE 2019 sarà possibile effettuare il versamento con la sola maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro).

 

Per chi non rientra nella casistica di cui sopra, la scadenza del versamento del DIRITTO ANNUALE 2019 è ordinariamente il 1 LUGLIO 2019 (cadendo di domenica il 30/06/2019) e 31 LUGLIO 2019 con la maggiorazione dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro), mentre per le società che hanno la chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare, vale il diverso termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

 

Le nuove iscrizioni che avvengono nel 2019, sia di sede d'impresa che di unità locale, sono tenute al versamento del diritto al momento dell'iscrizione o entro 30 giorni dalla data del protocollo telematico di richiesta di iscrizione.

 

Termini di pagamento 2018

Le imprese che al 1° gennaio 2018 sono già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) devono versare il diritto annuale 2018 alla Camera di Commercio, entro il 2 LUGLIO 2018 (cadendo di sabato il 30/06/2018) o, per le società che hanno la chiusura delll'esercizio non coincidente con l'anno solare, entro il diverso termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

 

Entro il 20 AGOSTO 2018 sarà comunque possibile effettuare il versamento maggiorando l’importo dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.

 

Le nuove iscrizioni che avvengono nel 2018, sia di sede d'impresa che di unità locale, sono tenute al versamento del diritto al momento dell'iscrizione o entro 30 giorni dalla data del protocollo telematico di richiesta di iscrizione.

Termini di pagamento 2017

Le imprese che al 1° gennaio 2017 sono già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) devono versare il diritto annuale 2017 alla Camera di commercio, entro il 30 giugno 2017 (o entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

 

Entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, cioè entro il 31 luglio, è comunque possibile effettuare il versamento maggiorando l’importo dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.

 

In seguito alla pubblicazione del D.P.C.M. del 20/07/2017 (G.U. n. 169 del 21/07/2017), ed alla nota MISE n. 323058 del 31/07/2017, per tutti i soggetti indicati nel decreto (esclusi gli iscritti Only-REA), la scadenza per il versamento del diritto annuale 2017 slitta al 20/07/2017 e, con l'aggiunta degli interessi corrispettivi dello 0,40%, al 21 di Agosto 2017 (cadendo il 20 di domenica).

Per tutti gli altri contribuenti, invece, le scadenze rimangono invariate.

 

Le nuove iscrizioni che avvengono nel 2017, sia di sede d'impresa che di unità locale, sono tenute al versamento del diritto al momento dell'iscrizione o entro 30 giorni data del protocollo telematico di richiesta di iscrizione.

Modalità di pagamento

Per l'anno 2017 sono stati definiti gli importi del diritto in base alla riduzione del 50% rispetto agli importi 2014 (legge di conversione 11/08/2014, n. 114 dell'art. 28, c. 1 del decreto legge 24/06/2014, n. 90 e Nota MSE n. 359584 del 15 novembre 2016).

la Camera di Commercio di Firenze ha applicato su tali importi la maggiorazione del 20% (art. 18, c. 10 della L. 580/93).

 

Quest’anno la procedura per definire le maggiorazioni camerali rispetto agli importi nazionali, non è passata per la semplice deliberazione camerale, come avvenuto sempre in passato, ma anche, vista la sua destinazione al finanziamento di progetti strategici definiti a livello nazionale, per approvazione con decreto ministeriale.

Il Decreto ministeriale del 22/05/2017, relativo alle maggiorazioni 2017 applicate dalle Camere di Commercio, compresa quella del 20% deliberata da Firenze (Delib. Cons. n. 2, del 04/04/2017), è stato registrato dalla Corte dei Conti al n. 626 solo in data 13/06/2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 il 28 giugno 2017.

Le imprese che prima di tale pubblicazione, ovvero entro il 28 giugno 2017, avessero già correttamente pagato l’importo privo della maggiorazione camerale del 20% (importo di cui al punto 1 nel programma di calcolo), dovranno versare la maggiorazione (importo di cui al punto 2 nel programma di calcolo) entro il 30 novembre 2017 (saldo imposte sui redditi), senza aggiunta di interessi o sanzione.

 

Metodo di pagamento

Il pagamento deve essere eseguito, in unica soluzione, tramite il modello di pagamento unificato F24 TELEMATICO.

 

Termini di pagamento 2016

Le imprese che al 1° gennaio 2016 sono già iscritte nel Registro delle Imprese e/o nel REA (Repertorio Economico Amministrativo), devono versare il diritto annuale 2016 entro il  il 16 giugno 2016 (o entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

Entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, cioè entro il 16 luglio, è comunque possibile effettuare il versamento maggiorando l’importo dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.

Le nuove iscrizioni che avvengono nel 2016, sia di sede d'impresa che di unità locale, sono tenute al versamento del diritto al momento dell'iscrizione o entro 30 giorni data del protocollo telematico di richiesta di iscrizione.

Anche la scadenza per il versamento del diritto annuale 2016 risulta prorogata per tutti i contribuenti che applicano gli studi di settore (D.P.C.M. 15 giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale S.G. n. 139 del 16 giugno 2016) e Nota MISE 20/06/2016).

Pertanto, tali soggetti possono effettuare il versamento:
• entro il 6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione;
• dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per tutti gli altri contribuenti le scadenze rimangono invece invariate.
 

Modalità di pagamento

Per l'anno 2016 sono stati definiti gli importi del diritto in base alla riduzione del 40% rispetto agli importi 2014 (legge di conversione 11/08/2014, n. 114 dell'art. 28, c. 1 del decreto legge 24/06/2014, n. 90 e nota M.I.S.E. n. 279880 del 22/12/2015).

la Camera di Commercio di Firenze ha applicato su tali importi la maggiorazione del 20% (art. 18, c. 10 della L. 580/93, Delibera di Giunta n. 154 del 17/09/2015).

Il pagamento deve essere eseguito, in unica soluzione, tramite il modello di pagamento unificato F24 TELEMATICO.


Termini di pagamento 2015

Le imprese che al 1° gennaio 2015 sono già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) devono versare il diritto annuale 2015 alla Camera di Commercio, entro il 16 giugno 2015 (o entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

Le nuove iscrizioni che avvengono nel 2015, sia di sede d'impresa che di unità locale, sono tenute al versamento del diritto al momento dell'iscrizione o entro 30 giorni data del protocollo telematico di richiesta di iscrizione.

Entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, cioè entro il 16 luglio, è comunque possibile effettuare il versamento maggiorando l’importo dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.

Anche la scadenza per il versamento del diritto annuale 2015 risulta prorogata per tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore (D.P.C.M. 09 giugno 2015 Gazzetta Ufficiale S.G. n. 134 del 12 giugno 2015).

Pertanto, tali soggetti possono effettuare il versamento:

  • entro il 6 luglio 2015 senza alcuna maggiorazione;
  • dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Per tutti gli altri contribuenti invece le scadenze rimangono invariate.

 

Modalità di pagamento

Per l'anno 2015 sono stati definiti gli importi del diritto in base alla riduzione del 35% rispetto agli importi 2014 (legge di conversione 11/08/2014, n. 114 dell'art. 28, c. 1 del D.L. 24/06/2014, n. 90Nota MSE n. 0227775 del 29/12/2014).

Anche per il 2015 la Camera di Commercio di Firenze ha applicato su tali importi la maggiorazione del 20% (Delibera di Giunta n. 168 del 29/09/2014).

Il pagamento deve essere eseguito, in unica soluzione, tramite il modello di pagamento unificato F24 TELEMATICO.


Termini di pagamento 2014

Le imprese che al 1° gennaio 2014 sono già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) devono versare il diritto annuale 2014 alla Camera di Commercio, entro il 16 giugno 2014 (o entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi).

Entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, cioè entro il 16 luglio, è comunque possibile effettuare il versamento maggiorando l’importo dello 0,40% (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di interesse corrispettivo.

Le nuove iscrizioni che avvengono nel 2014, sia di sede d'impresa che di unità locale, sono tenute al versamento del diritto al momento dell'iscrizione o entro 30 giorni data del protocollo telematico di richiesta di iscrizione.

Anche la scadenza di versamento del diritto annuale 2014 è stata prorogata per tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore (D.P.C.M. 13 giugno 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16/06/2014) con  nota M.I.S.E. n. 0113398 del 19/06/2014, rettificata con nota M.I.S.E. n. 0114302 del 20/06/2014.

Pertanto, tali soggetti possono effettuare il versamento:

  • entro il 7 luglio 2014 senza alcuna maggiorazione
  • dall'8 luglio 2014 al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Per tutti gli altri contribuenti invece le scadenze rimangono invariate.

 

Modalità di pagamento

Anche per il 2014 sono stati riconfermati gli importi definiti per l'anno 2011 (D.M. 21 aprile 2011Nota MSE n. 0201237 del 05/12/2013).

La Camera di Commercio di Firenze ha applicato su tali importi la maggiorazione del 20%, ai sensi dell’art. 18, c. 10 della L. 580/93.

Il pagamento deve essere eseguito, in unica soluzione, tramite il modello di pagamento unificato F24 TELEMATICO.


Ultima modifica
Mar, 31/03/2026 - 12:40