- Termini e modalita di pagamento
- Tabella Importi 2023, 2024 e 2025 - Nuove Iscrizioni e Diritto Fisso
- Tabella Importi Diritto Variabile
- Calcolo Diritto
- Compilazione F24
- Calcola e Paga Online
Importi anno 2026
Anche per l’anno 2026, come per gli anni precedenti, restano definiti gli importi del diritto in base alla riduzione del 50% rispetto agli importi 2014 (art. 28, c. 1, DL 90 24/06/2014 conv. L 114 11/08/2014, D.I. 08/01/2015, NOTA MIMIT n. 9347 del 16/01/2026).
La Camera di Commercio di Firenze ha deliberato su tali importi (delibera di Giunta n. 79 del 21/07/2025 e delibera di Consiglio n. 11 del 29/07/2025), come in passato, la maggiorazione del 20% (art. 18, c. 10 della L. 580/93), valida per l'intero triennio 2026-2028; tuttavia, la procedura amministrativa di autorizzazione ministeriale di tale maggiorazione triennale per tutto il sistema camerale non si è ancora conclusa. Attualmente, quindi, il diritto annuale dovuto è quello nazionale non maggiorato.
Una volta pubblicato il decreto ministeriale di autorizzazione, si dovrà provvedere al conguaglio della maggiorazione secondo il termine e le modalità indicati nel decreto stesso, che verranno in seguito comunicate e pubblicate su questo sito.
Le Camere di Commercio della Sicilia hanno integrato con distinti decreti ministeriali (DM 23/02/2023) per gli anni 2023, 2024 e 2025 e (DM 02/05/2025) per gli anni 2025, 2026 e 2027, un ulteriore 50% oltre al 20% previsto precedentemente.
A tal proposito si ricorda che per le localizzazioni ubicate in Sicilia, nei termini ordinari di scadenza, è dovuta anche tale integrazione di maggiorazione del 50% per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
Termini di pagamento 2026
- Termini di pagamento 2026 per le imprese nuove iscritte in corso d'anno
Il versamento del diritto 2026 per le imprese (o soggetti REA) che si iscrivono o aprono nuove unita locali o sedi secondarie nell'anno deve essere effettuato direttamente in cassa automatica scegliendo l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei 30 giorni successivi, con modello F24.
- Termini di pagamento 2026 per le imprese gia' iscritte
Importi anno 2025
Termini di pagamento 2025
- Termini di pagamento 2025 per le imprese nuove iscritte in corso d'anno
- Termini di pagamento 2025 per le imprese gia' iscritte
Attenzione a non effettuare pagamenti multipli: in caso si utilizzi l'avviso di pagamento precompilato ricevuto con l'informativa si invita a comunicare tempestivamente al proprio consulente tributario di non provvedere alla preparazione del pagamento con modello F24 avendo gia regolarmente assolto il pagamento dovuto per il 2025.
- Termini di pagamento 2025 per i contribuenti ISA e Forfettari
L’art. 13 intitolato "Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali" del Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025 (pubblicato in G.U. n. 138 del 17.06.2025) recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale" prevede che i soggetti:
- che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione agli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti;
possono provvedere al pagamento entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione e
con possibilità di pagamento entro il 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,40%.
Termini di pagamento 2024
- Termini di pagamento 2024 per le imprese nuove iscritte in corso d'anno
- Termini di pagamento 2024 per le imprese gia iscritte
- Termini di pagamento 2024 per i contribuenti ISA e Forfettari
- che adottano gli indici sintetici di affidabilita fiscale o che presentano cause di esclusione agli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che partecipano a societa, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti;
La nota MIMIT del 13/06/2024 n. 33353 chiarisce che, per i soggetti sopra indicati, la scadenza del 31 luglio 2024 senza maggiorazione, si applica anche al versamento del Diritto annuale per l'anno 2024.
Il decreto legislativo contenente Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale approvato in data 26/07/2024 da Consiglio dei Ministri, in via di pubblicazione, prevede che i soggetti sopraindicati possano provvedere al pagamento entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.
Termini di pagamento 2023
- Termini di pagamento 2023 per le imprese nuove iscritte in corso d'anno
- Termini di pagamento 2023 per le imprese gia iscritte
- Proroga della scadenza del Diritto annuale per i contribuenti ISA e Forfettari
- che adottano gli indici sintetici di affidabilita fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonche quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e
- che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze
- che partecipano a societa, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti
| % maggiorazione | giorno di versamento |
| 0,0364 | 21-lug-23 |
| 0,0727 | 22-lug-23 |
| 0,1091 | 23-lug-23 |
| 0,1455 | 24-lug-23 |
| 0,1818 | 25-lug-23 |
| 0,2182 | 26-lug-23 |
| 0,2545 | 27-lug-23 |
| 0,2909 | 28-lug-23 |
| 0,3273 | 29-lug-23 |
| 0,3636 | 30-lug-23 |
| 0,40 | 31-lug-23 |
